Verande e tettoie, il recupero abitativo di sottotetti e locali accessori: la Legge Regionale 4/2003.
Regione Sicilia: l’art. 20 della legge n. 4 del 16 Aprile 2003, identifica sostanzialmente tettoie e verande come strutture precarie e per questo di facile rimozione. In deroga ad ogni altra disposizione di legge infatti, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni, nè sono considerate aumento di superficie utile o di volume, nè tanto meno modifica della sagoma della costruzione, la semplice copertura e/o chiusura di terrazzi e ballatoi per una superficie complessiva non superiore a 50 metri quadrati, ferma restando necessaria l’eventuale acquisizione preventiva del nulla osta della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali nel caso di immobili ricadenti su aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
Contestualmente all’inizio dei lavori il proprietario deve presentare al comune nel quale ricade l’immobile una relazione, a firma di un professionista abilitato, che asseveri le opere da compiersi nel rispetto delle norme urbanistiche, di sicurezza e igienico-sanitarie vigenti, unitamente all’attestazione di pagamento di: – 50,00 euro per ogni mq di superficie coperta se trattasi di tettoie e verande non a filo con l’eventuale soprastante mantovana o ballatoio; – 25,00 euro per ogni mq di superficie coperta a filo con i soprastanti mantovana o ballatoio. Le disposizioni di cui sopra possono applicarsi anche per la eventuale regolarizzazione delle opere già realizzate.
E da tener presente che non tutti i comuni hanno recepito e/o interpretato allo stesso modo tale normativa di riferimento; per gli uffici tecnici delle amministrazioni comunali questo ha comportato l’esigenza di dotarsi di direttive interne per le quali spesso è necessaria, soprattutto la dove l’immobile ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la presentazione di elaborati grafici e altra documentazione tecnico-amministrativa di fatto non specificata dalla legge, ma da verificare di volta in volta con i tecnici istruttori e/o responsabili del procedimento incaricati.
All’art. 18 fa invece riferimento la Legge Regionale 1-2012 (Finanziaria Regionale) prevedendo che possono essere recuperati a fini abitativi i sottotetti, le pertinenze, i locali accessori e i seminterrati appartenenti a edifici realizzati fino al 3 gennaio 2012, data di approvazione della norma, con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
Sostanzialmente il recupero dei sottotetti è consentito assicurando un’altezza media ponderale di 2 metri, anche in deroga alle norme vigenti, ma senza implicare modifiche alle altezze di colmo e di gronda e alle linee di pendenza delle falde; è ammessa anche l’apertura di lucernari e/o finestre filo falda per il rispetto dei requisiti di aeroilluminazione.
Il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati, sempre in deroga alle norme vigenti, è invece consentito per un’altezza minima non inferiore a m. 2,40.
Per la realizzazione degli interventi è necessario il rilascio, anche tacito, della concessione edilizia o la presentazione della Dia; devono inoltre essere corrisposti, al comune nel quale ricade l’immobile, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, un contributo commisurato al costo di costruzione e una somma pari al 20% del valore dei locali recuperati, che dopo l’intervento vedono accrescere la propria rendita catastale. Rendita che deve risultare dalla perizia giurata allegata alla denuncia di attività o presentata ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge regionale n. 17 del 31 maggio 1994, o deve essere presentata dal richiedente all’atto del rilascio della concessione edilizia.