Il 15 ottobre 2014 è entrato in vigore il nuovo libretto d’impianto, che, rispetto ai precedenti controlli previsti per legge dal D.P.R. 74/13, prevede due grandi novità.
La prima è che nel libretto verranno registrati tutti gli impianti presenti nelle abitazioni degli italiani, e precisamente tutti gli impianti destinati alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o destinati alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, compresi eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, con esclusione di stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante. Questi ultimi sono tuttavia assimilati agli impianti termici qualora trattasi di impianti fissi e la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare sia maggiore o uguale a 15 kW.
La seconda è che, accanto all’efficienza degli impianti, questa nuova disposizione prevede una diagnosi completa che ne andrà a verificare sicurezza, salubrità e igiene.
Ma cosa devono fare le famiglie per richiedere il nuovo libretto? Quanto costa? Quali sono le sanzioni per chi non effettua gli interventi? Chi deve pagare il controllo e la manutenzione?
A tutte queste domande ha risposto Lorenzo Epis, consulente di Domotecnica.
“A partire dal 16 ottobre sarà obbligatoria:”
– la presenza del nuovo libretto di climatizzazione per tutti gli impianti (sia esistenti che di nuova installazione; art. 1);
– la compilazione del “Rapporto di efficienza energetica” in occasione degli interventi di manutenzione e di controllo sugli apparecchi di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 KW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 KW con o senza produzione di acqua calda sanitaria (art. 2).
Come si ottiene un libretto di impianto
Ogni cittadino dovrebbe provvedere in maniera indipendente a cercare e compilare il proprio libretto d’impianto; “un’utopia, spiega Epis”. Per ovviare al problema sarà sufficiente, in occasione del prossimo controllo dell’impianto, richiederlo al manutentore incaricato”. Il 15 ottobre dunque non è necessaria alcuna “corsa al libretto” per mettersi in regola. La normativa prevede infatti che a partire dal 15ottobre 2014 e secondo le scadenze di manutenzione degli impianti regolamentate dalle singole Regioni, ogni cittadino si doti del libretto d’impianto, che dovrà sempre affiancare quello vecchio.
In ogni abitazione ci saranno perciò due tipologie di libretti: uno per il rapporto sull’efficienza in cui registrare le prestazioni degli impianti, e uno per l’uso e la manutenzione per la sicurezza che indica gli interventi di controllo ed eventuale manutenzione per garantirne la sicurezza e la salubrità.
Chi deve chiamare il manutentore ?
Il responsabile d’impianto (sia di riscaldamento che di climatizzazione), ovvero colui che deve chiamare il manutentore, è l’occupante dell’abitazione a qualunque titolo, ovvero il proprietario nel caso di abitazione privata e l’inquilino in caso di affitto. Se ci si trova in un condominio con riscaldamento centralizzato, la responsabilità è dell’amministratore.
Per effettuare i nuovi controlli di sicurezza previsti è necessario rivolgersi a manutentori o installatori in possesso dei necessari requisiti di legge (lettere c, d ed e del decreto 37/08, ex 46/90).
Questi ultimi devono essere abilitati per operare su impianti di riscaldamento e di climatizzazione, su impianti idrosanitari e che possano realizzare, manutenere e controllare cisterne e condutture di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici. “Per tutelarsi i cittadini possono richiedere al manutentore di esibire il modulo della Camera di Commercio che certifica i suoi requisiti e la sua professionalità”, spiega Epis.
Quanto costa l’uscita del tecnico e cosa farà ?
Se un intervento di controllo su un impianto domestico variava in media tra i 100 e i 120 euro, oggi invece, con l’aggiunta dei controlli e della sanificazione prevista dal nuovo libretto, una famiglia tipo con una caldaia collegata a 4 o 5 caloriferi ed un impianto di climatizzazione con 2 o 3 split si troverà a spendere mediamente 200 euro. “Un costo superiore che vale però la garanzia di sicurezza degli impianti” spiega Epis. Il tecnico effettuerà un controllo e un’eventuale manutenzione, monitorando le funzionalità, il rendimento e la salubrità degli impianti e controllandone ogni componente.
Chi deve pagare il controllo e la manutenzione ?
Chi deve farsi carico delle spese del controllo e della manutenzione è il responsabile d’impianto ovvero l’occupante, proprietario o inquilino che sia. “Chi è in affitto – precisa Epis – dovrà farsi carico delle sole spese ordinarie. Le spese straordinarie, come la sostituzione di tecnologie o interventi significativi sull’impianto che verranno indicati dal manutentore, sono a carico del proprietario dell’appartamento.” Le sanzioni previste partono dai 500 euro e arrivano a 3.000 euro. E’ prevista una multa dai mille ai seimila euro anche per l’installatore che comunica in maniera errata o incompleta l’esito del controllo.
Ogni quanto devono essere effettuati questi controlli ?
La periodicità della manutenzione per l’efficienza rimarrà a discrezione delle singole Regioni e potrebbe variare dai due ai quattro anni (salvo indicazioni diverse).
Per tutto ciò che riguarda la manutenzione e la verifica della sicurezza e salubrità fa fede quanto indicato dal manutentore. “Spetterà al tecnico indicare la frequenza di questi controlli anche se, salvo eccezioni, si tratterà di una revisione annuale”, ipotizza Lorenzo Epis. Il rapporto di controllo verrà inviato dal manutentore agli enti preposti. Le verifiche non verranno più effettuate a campione, ma si partirà da coloro che non hanno effettuato gli interventi e del cui impianto non è arrivata alcuna notifica al catasto preposto. I controlli verranno così effettuati sugli impianti “segnalati”.
Se il proprietario deve eseguire delle opere straordinaria ?
Se il manutentore segnalasse all’affittuario la necessità di opere straordinarie di cui deve farsi carico il proprietario di casa, l’occupante dovrà inviare al proprietario copia del libretto d’impianto, in cui sono richieste dal tecnico le opere di manutenzione straordinaria, chiedendo che vengano effettuate. In caso di controllo, il libretto di controllo è un vero e proprio documento di garanzia in cui vengono registrati non solo i dati dell’occupante, ma anche quelli del proprietario: gli enti preposti saranno dunque a conoscenze delle responsabilità ascrivibili a ciascun soggetto.
Dai controlli possono emergere situazioni di pericolo ?
“La scarsa manutenzione degli impianti è spesso al centro di episodi di cronaca, ma il libretto d’impianto è uno strumento che può contribuire a denunciare situazioni abitative critiche“, conclude Epis. “Questo perché da un lato i controlli si concentreranno su chi non ha fatto l’intervento, dall’altro perché il manutentore è tenuto a riportate agli enti preposti anomalie degli impianti, da risolvere entro un determinato lasso di tempo.”
Da: quifinanza.it
CITE: Catasto Impianti Termici
Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’energia n. 71 del 1/3/2012 (GURS n. 13 del 30/3/2012), è stato istituito il Catasto regionale degli impianti termici al servizio degli edifici.
Con decreto n.556 del 23 luglio 2014 del DDG sono disciplinate la registrazione degli impianti termici ed il controllo e manutenzione degli impianti termici.
Allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti stessi è stato realizzato il sistema informativo unico regionale del Dipartimento Energia, che contiene il Catasto regionale degli impianti termici (Catasto Termico), in cui devono confluire i catasti degli impianti termici istituiti presso le Autorità competenti.
Il citato D.D.G. del Dipartimento regionale dell’energia disciplina il monitoraggio di tutti gli impianti termici degli edifici presenti sul territorio regionale ed ha come finalità la riduzione dei consumi di energia, il rispetto dell’ambiente ed il mantenimento di condizioni di sicurezza degli impianti termici, attraverso la periodica e corretta manutenzione degli stessi.
Fino all’emanazione di una specifica normativa regionale, il decreto richiama l’applicazione delle disposizioni statali vigenti in materia di impianti termici. Tali norme prevedono che il proprietario, l’amministratore di condominio, o per essi un soggetto terzo incaricato, garantiscano il regolare esercizio degli impianti, provvedendo a far eseguire a tecnici in possesso di specifici requisiti, le operazioni di controllo e di manutenzione previste dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli impianti termici oggetto del decreto 71/2012 comprendono tutti gli impianti destinati alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o destinati alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, compresi eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo.
Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, con esclusione di stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante. Questi ultimi sono tuttavia assimilati agli impianti termici qualora trattasi di impianti fissi e la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare sia maggiore o uguale a 15 kW.
Nell’apposita sezione del portale del CITE sono disponibili le seguenti informazioni:
- classificazione e quantificazione degli impianti per tipologia, potenza, quantità, distribuzione territoriale;
- mappa della Sicilia rappresentante la potenza installata per comune e provincia ;
- mappa Sicilia rappresentante i consumi energetici da impianti termici;
- grafici, generabili per livello territoriale che rappresentano il numero degli Impianti classificati per tipologia;
- la potenza installata totale, i consumi energetici annui totali.
Inoltre:
- alla pagina Registrazione installatori/manutentori sono attivi i form on line che realizzano le funzioni di iscrizione al CITE ed abilitano alla ricezione delle credenziali;
- alla pagina Caricamento dati impianto è disponibile il form per il caricamento dei dati dell’impianto termico.
- alla pagina Visura impianto è disponibile la funzione di visura dei dati del singolo impianto. Il Catasto Impianti Termici fornisce la visura dei dati caricati dal 1° giugno 2014;
- alla pagina Consultazione Dati, Grafici e Mappe sono disponibili le funzioni di consultazione personalizzata per comune e provincia e tipologia di impianto dei dati aggregati sugli impianti termici.